Patente a crediti nei cantieri: ecco la regolamentazione
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale, arriva anche la circolare dell’Ispettorato del Lavoro che istituisce un periodo transitorio
Dopo un periodo di forte incertezza e alcune notizie su possibili proroghe, Sabato 21 settembre è stato pubblicato il Regolamento sull’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
Struttura e gestione dei crediti
Introdotta con il DL 02/03/2024 n.19, la patente a punti nei cantieri è un sistema pensato per garantire una maggiore sicurezza sul lavoro da applicare a tutte le aziende con accesso ai cantieri.
Il funzionamento sarà similare a quello di una patente automobilistica, dove i punti verranno sottratti in caso di incidente o violazione della normativa vigente, mentre le aziende che seguiranno le regole guadagneranno punti alla fine di ogni anno.
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti, che può essere incrementato fino a un massimo di 100 crediti, in funzione di vari fattori, come
la storicità dell’azienda,
l’assenza di provvedimenti sanzionatori, e
l’investimento in formazione e salute e sicurezza sul lavoro.
La decurtazione dei crediti avviene in caso di violazioni accertate, con conseguenze dirette sulla possibilità di operare nei cantieri.
L’assegnazione dei crediti aggiuntivi si basa su criteri oggettivi, tra cui:
Certificazione di un sistema di gestione della sicurezza conforme alla UNI EN ISO 45001;
Asseverazione di un modello di organizzazione e gestione ex art. 30 del D.Lgs. 81/2008;
Investimenti in tecnologie avanzate per la sicurezza.
Se il punteggio scende al di sotto dei 15 crediti, la patente viene sospesa, e l’impresa o il lavoratore autonomo non possono operare nei cantieri. In tali casi, è possibile avviare un processo di recupero dei crediti, che richiede l’intervento di una commissione composta da rappresentanti di INL e INAIL.
Modalità di rilascio della patente
La domanda per il rilascio della patente deve essere presentata dal 1° ottobre all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo tramite il portale dedicato, previa autocertificazione dei requisiti richiesti dall’art. 27 del D.Lgs. 81/2008.
I requisiti includono:
Iscrizione alla Camera di Commercio;
Regolarità contributiva e fiscale (DURC e DURF);
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
Adempimento degli obblighi formativi previsti per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori.
La domanda potrà essere presentata anche tramite un soggetto delegato. Come possibili delegati, il DM fa l’esempio dei soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979, come i consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF.
Lunedì 23 settembre l’Ispettorato nazionale del lavoro ha rilasciato una circolare di approfondimento in cui ha dichiarato che il portale tramite cui presentare la domanda sarà disponibile proprio dal 1° ottobre, ma ci sarà la possibilità di usufruire di un periodo transitorio fino al 31/10/2024.
In questa fase sarà sufficiente inviare una PEC contenente un’autocertificazione specifica che permette di continuare ad operare nei cantieri durante il mese di ottobre.
Questa procedura comunque è temporanea: a partire dal 1° novembre non sarà più possibile operare in forza della sola PEC, ma sarà necessaria la patente rilasciata tramite il portale online.
La patente è obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
Sanzioni e revoca
L’esercizio di attività in cantiere senza patente o con un punteggio inferiore a 15 crediti comporta una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori (con un minimo di 6.000 euro) e l’esclusione dai lavori pubblici per sei mesi. Inoltre, la patente può essere revocata in via definitiva in caso di false dichiarazioni o gravi violazioni delle norme di sicurezza, con la possibilità di richiedere una nuova patente solo dopo 12 mesi.
Esclusioni
Sono esclusi da questa regolamentazione soltanto i soggetti che effettuano mere forniture (ad esempio, consegna di materiale) o prestazioni di natura intellettuale, come ad esempio la progettazione e le imprese già qualificate SOA in classifica pari o superiore alla III, in quanto già soggetti a specifici requisiti di qualificazione previsti per gli esecutori di lavori pubblici.
Il documento sarà quindi necessario per la maggioranza della clientela professionale della distribuzione specializzata idrotermosanitaria e dovrà essere valutato come requisito in caso di fornitura al cliente finale di opere “chiavi in mano”.